Sottotetto

Il sottotetto destinato per caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune, con l'approvazione della legge 220/2012 del codice civile in materia condominiale, è stato determinato come un bene comune a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 1117 c.c.
Può essere definito in base alle sue peculiarità:
- Camera a tetto se risponde ai canoni di altezza, luce e caratteristiche di abitabilità idonee. Dovrà soddisfare quindi i requisiti stilati dal Regolamento edilizio comunale.
- Soffitta se le condizioni di aerazione, illuminazione ed altezza non sono considerate abitabili ma ci sono i presupposti per adibirlo a deposito.
- Palco morto nel caso in cui assolva soltanto le funzioni di isolante ed intercapedine fra il tetto ed il solaio dell'ultimo piano.